PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale).

      1. Alla sezione III del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 613-bis. (Tortura). - Chiunque sottopone una persona a tortura mediante violenza fisica o morale allo scopo di ottenere informazioni su fatti o circostanze, da essa o da altri posti in essere, anche se non costituenti reato, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni.
      La pena è aumentata di un terzo se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.
      Non è accordata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati o imputati per il reato di tortura di cui al primo comma, comunque qualificato da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo Stato italiano accorda l'estradizione al Paese richiedente nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti.

      «Art. 613-ter. (Ambito di applicazione). - Il cittadino o lo straniero che commette il delitto di cui all'articolo 613-bis è punito secondo la legge italiana».

Art. 2.
(Fondo per le vittime del reato di tortura).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le

 

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vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subìti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
      2. In caso di morte della vittima, conseguente a un atto di tortura, gli eredi hanno diritto al risarcimento previsto dal comma 1.
      3. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.